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SERVIZIO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'

Come ben noto, l’art. 10 del DL 78/2009 ha introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità (art. 35 D.Lgs. 241/97) alle dichiarazioni IVA dalle quali emerge un credito che si intende utilizzare in compensazione per importi superiori a € 15.000,00
A tale proposito, si comunica che il CAF TUTELA FISCALE DELL’IMPRESA S.r.l. ha predisposto il servizio per il rilascio del Visto di Conformità, in quanto soggetto AUTORIZZATO ai sensi dell’art. 2 del decreto 164/1999.

1 - MODALITA’ DI ADESIONE E RICHIESTA DEL SERVIZIO

I soggetti interessati potranno richiedere il servizio utilizzando esclusivamente la form di adesione disponibile su questo sito.
Una volta completata la registrazione, sarà obbligatoria la contestuale sottoscrizione e trasmissione del contratto (incarico e regolamento), unitamente alla contabile del bonifico inerente alla quota per l’ Associazione Italiana degli Esercenti e Commercianti delle Attività del Terziario , del Turismo e dei Servizi (A.E.C.P.). Questa operazione permetterà agli associati di accedere al servizio formulando una richiesta formale dove andranno indicati i dati della ditta interessata, l’ammontare totale delle annotazioni registrate nell’ anno di riferimento e l’ importo del credito da portare in compensazione. Dopo aver compilato la richiesta, dalla quale si evincerà anche il costo del servizio, l’ associato dovrà stamparla, compilarla nei dati mancanti e inviarla al CAF,  contestualmente alla contabile del nuovo bonifico da effettuarsi per l’importo previsto.

2 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL RAF PER L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’

I richiedenti dovranno produrre direttamente  la seguente documentazione obbligatoria la quale verrà consegnata al RAF entro e non oltre 20 giorni lavorativi prima della data di scadenza fissata dall’ amministrazione finanziaria:  

  1. Dichiarazione Modello IVA 2011 periodo di imposta 2010 in formato .pdf;
  2. File telematico della Dichiarazione IVA 2011;
  3. Dichiarazione Modello Iva 2010 periodo di imposta 2009 in formato .pdf;
  4. Copia dei registri IVA acquisti dell’anno, già stampati, in formato .pdf;
  5. Copia dei registri IVA vendite dell’anno, già stampati, in formato .pdf;
  6. Copia del registro corrispettivi già stampato in formato .pdf;
  7. Copia dei riepilogativi dei registri sezionali in formato .pdf;
  8. Copia dei riepiloghi e delle liquidazioni IVA periodiche dell’anno in formato.pdf;
  9. Nomenclatura con descrizione completa dei codici IVA e causali Iva utilizzati;
  10. Copia modelli F24 in formato .pdf con relative ricevute telematiche di invio e di addebito per controllare i versamenti IVA eseguiti nell'anno e le compensazioni effettuate relative ai crediti dell'anno precedente e/o ai crediti infra annuali dell'anno;
  11. Originali (o fotocopie) delle fatture emesse e delle fatture acquisti, registrate nell’anno, sulle quali sia visibile il numero di protocollo assegnato, ordinate per numero di protocollo.
  12. . All’atto della verifica dovrà essere attiva la possibilità di accesso al cassetto fiscale da parte dell’azienda che necessita del visto di conformità ai fini Iva. La stessa ditta, potrà delegare a tale servizio, il proprio consulente fiscale o il RAF mediante il rilascio di apposita delega. In questo modo si potrà reperire la stampa delle compensazioni codice 6099 ed eventualmente le deleghe . Diversamente, saranno necessari gli originali delle deleghe presentate con i sistemi informatici di legge, nonché le ricevute Entratel di presentazione inerenti.
  13. Copia di eventuali dichiarazioni di intento con modello di presentazione e ricevute Entratel per quelle inviate (se espressamente richiesto dal RAF);
  14. Copia di eventuali dichiarazioni INTRASTAT con modello di presentazione e ricevute Entratel per quelle inviate (se espressamente richiesto dal RAF);
  15. Copia di licenze comunali o autorizzazioni all’ esercizio da parte dei rispettivi enti (se espressamente richiesto dal RAF);
  16. Copia dell’ ultima variazione Uff. Iva e visura C.C.I.A.A. ;
  17. Denuncia di inizio attività in edilizia (DIA) o atti equivalenti. Produzione di copia di atti notarili e di fatture (se espressamente richiesto dal RAF) inerenti acquisti di terreni, immobili, aree fabbricabili. Il RAF potrà richiedere copia ed esaminare gli originali dei documenti che riterrà necessari allo scopo del rilascio del visto iva. Potrà quindi richiedere copia di tutti quei documenti che saranno ritenuti direttamente correlati alla creazione del credito Iva da sottoporre a visto di conformità;
  18. Estratto dei ruoli iscritti con fotocopia di quelli sospesi sottoscritti dalla competente esattoria;

E’ condizione necessaria che il titolare della ditta o il legale rappresentante della società  che chiede tale servizio, consegni tutti i registri contabili debitamente firmati.

3 - APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’

La documentazione  così predisposta sarà  oggetto di attenta verifica da parte del RAF, il quale dovrà presentarsi presso lo studio che la detiene e riscontrarne la veridicità.
I casi che potrebbero presentarsi sono i seguenti:

  1. la documentazione controllata dal RAF è corretta. Il RAF procederà con l’ asseverazione della dichiarazione predisponendone l’ invio telematico all’ Agenzia delle Entrate;
  2. la documentazione presenta irregolarità sanabili. In questo caso il RAF,dopo aver comunicato per iscritto le cause ostative al richiedente, se richiesto dallo stesso, potrà rilasciare la consulenza necessaria per la loro rimozione. Il compenso per tale consulenza, sarà liberamente concordata tra le parti.
  3. la documentazione presenta irregolarità rilevanti, ciò significa che le cause ostative al rilascio del Visto non possono essere rimosse. Il Visto non potrà essere rilasciato.

Si fa presente che in ognuno di questi casi il RAF dovrà obbligatoriamente redigere una relazione, nella quale sarà descritta in modo dettagliato la verifica eseguita sulla documentazione contabile, e indicata la motivazione dell’ eventuale apposizione o meno del Visto di Conformità. La relazione, dovrà essere sottoscritta per esplicita accettazione dell’ operato svolto, dal titolare dell’ azienda o dal legale rappresentante della società da sottoporre a visto di conformità.

4 - COSTO DEL SERVIZIO

I costi del servizio (comprensivo dell’invio telematico) saranno calcolati sulla base della quantità di documenti annotati sui registri IVA e dall’ ammontare del credito IVA. L’ importo fisso di € 450+IVA è previsto fino ad un massimo di 900 annotazioni . Oltre tale numero, il sistema calcolerà automaticamente l’ importo moltiplicando il numero delle annotazioni per
€ 0.50. Secondo gli Artt. 53 e 54  del T.P. è inoltre previsto un’ onorario che, in osservanza di scaglioni predefiniti dal CAF, può variare dallo 0,5% al 2% dell’ ammontare del credito da portare in compensazione.
Ulteriori rimborsi per le spese di trasferta eventualmente sostenute e per consulenze professionali espressamente richieste al RAF incaricato dal CAF per il controllo, verranno concordate direttamente tra le parti.
Riportiamo di seguito gli scaglioni di credito su cui verrà applicata la percentuale relativa.

Fino ad € 25.000,00

0.50%

Da € 25.000,00 a €100.000,00

1.00%

Da € 100.000,00 a €200.000,00

1.00%

Oltre € 200.000,00

1.50%

Esempio 1

Supponiamo che un’ azienda debba compensare un credito IVA di € 70.000,00 a fronte di 800 annotazioni; il costo relativo alla quantità di documenti da controllare sarà di € 450,00 poiché entro le 900 annotazioni. A tale costo dovrà essere sommato l’ 1% del credito pari a € 700,00.
La somma degli importi costituisce base imponibile IVA.

Esempio 2

Nel caso in cui le annotazioni superino le 900, supponiamo ad esempio che siano 1000, il sistema calcolerà in automatico il costo, moltiplicandole per l’ importo unitario di € 0,50.
Se il credito da portare in compensazione ammontasse ad € 100.000,00, il costo da sostenere sarebbe di € 1500,00 + IVA.

Esempio 3

Se a seguito della verifica eseguita dal RAF, il numero delle annotazioni risultasse superiore a quello dichiarato nel modulo di richiesta, sarà necessario predisporre un ulteriore bonifico il cui importo a conguaglio, sarà determinato sia dal numero di annotazioni in eccesso moltiplicate per € 0.50, sia dalla percentuale sul credito che andrebbe a costituirsi.